Interventi ordinati o eseguiti per le autorità cantonali
Regolamento
della legge cantonale d’applicazione
alla legge federale 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna
del 22 novembre 1982
(del 31 marzo 1993)
decreto: TITOLO III
Indennità
Art. 37 Ritenuto che gli interventi atti a salvare la vita di una o più persone sono fornite dalle Società di salvataggio a titolo gratuito, le indennità applicabili nelle operazioni di ricerca e di recupero vengono cosi stabilite:
- indennità oraria per persona al momento dell’allarme o dopo il recupero della o delle vittime Fr. 25.00 l’ora
- indennità per pasto (pranzo o cena) Fr. 20.00
- indennità per natante di pronto intervento (senza personale) Fr. 80.00 l’ora
- indennità per natante di lavoro (senza personale) Fr. 80.00 l’ora
- indennità per materiale per ogni intervento o giorno Fr. 70.00
- indennità per veicoli d’appoggio Fr. 2.00 al km
Tali indennità vincolano la Società di salvataggio finché è in atto la collaborazione con la Polizia Cantonale.
Fatture
Art. 38 Le fatture, stilate dalle Società di salvataggio al termine di un intervento di ricerca e ricupero, devono essere vistate dal capo ricerche e ricupero della Polizia cantonale e quindi trasmesse al Comando della Polizia cantonale tramite il Delegato di polizia del settore ove si è verificata l’operazione.